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Le informazioni che le imprese devono fornite, preferibilmente in forma schematica, sono:

-denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

-denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

-somma incassata per ogni singolo contributo

-data di incasso

-causale, con una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta

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Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato

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