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Le modalità e i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo.

In particolare le imprese e le cooperative sociali, che redigono il bilancio CEE in forma estesa, assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo

Tutte le altre imprese, siano esse società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata, società di persone o imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfettario hanno l’obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente attraverso il loro inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di un sito, nei portali delle Associazioni di Categoria.

La pubblicazione deve avvenire ogni anno entro il 30 Giugno di ogni anno

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso nel 2022 ma non erogato nello stesso anno non va pubblicato alla scadenza del 30 Giugno 2023 ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo


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